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ICI-IMU per le scuole paritarie
di Conferenza Ispettori salesiani d'Italia
L’eventuale applicazione dell’ICI-IMU alle scuole paritarie non sarebbe giusta né equa.Perché contrasta con l’art. 1, comma 1 della Legge 62/2000“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”.Esse, dunque, hanno i medesimi doveri e diritti delle scuole statali, poiché svolgono un servizio pubblico e concorrono ai medesimi fini.
Perché contrasta con l’art. 1, comma 8 della Legge 62/2000“Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni”.Per tale decreto “non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali” (art. 5, comma 1 lett.a D.L. 460/1997).Ad esse dunque, si applica il medesimo trattamento fiscale previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, poiché ne hanno i medesimi requisiti.
Perché contrasta con l’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 76/2005
“La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.Non possono essere considerate “commerciali” quelle attività che erogano un servizio che ha rilievo pubblico, è destinato all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione,tende ad assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, come il diritto allo studio e il diritto all’istruzione e formazione professionale.
Perché contrasta con l’art 118, comma 4 della Costituzione
“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.Si pone, dunque, in contrasto con questo principio costituzionale ogni decisione legislativache, anziché favorire, abbia l’effetto di rendere ancora più difficili l’attuazione di attività educative che vengono svolte dal privato sociale, nell’interesse generale della collettività e non per fini di lucro, e sono espressione del principio di sussidiarietà.
Roma, 24 febbraio 2012
La Conferenza degli Ispettori Salesiani d’Italia